PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, di pari anzianità.

Art. 2.

      1. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Art. 3.

      1. Il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e il comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono abrogati.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.